Art. 6.
(Norme di sicurezza e garanzia).

      1. Al direttore dell'istituto penitenziario spettano il controllo, l'organizzazione e la messa in atto delle norme e delle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2.
      2. I detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 5 devono essere coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni.
      3. Per le attività sportive che richiedono l'ausilio di istruttori individuati dal direttore dell'istituto penitenziario, lo stesso istituto penitenziario deve provvedere a

 

Pag. 9

stipulare un'apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i suddetti professionisti. Tali professionisti, ai fini di cui al presente comma, devono essere in possesso di titolo idoneo rilasciato dalla competente Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata.